ConvenzioneSez. 2

Art. 40

In vigore dal 23 ott 1971
Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione: - in Belgio, davanti alla "cour d'appel" o "Hof van Beroep"; - nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo "Oberlandesgericht"; - in Francia, davanti alla "cour d'appel"; - in Italia, davanti alla corte d'appello; - nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile; - nei Paesi Bassi, davanti alla "Gerechtshof". La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell', secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo