Convenzione›Sez. 2
Art. 40
In vigore dal 23 ott 1971
Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:
- in Belgio, davanti alla "cour d'appel" o "Hof van Beroep";
- nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo
"Oberlandesgericht";
- in Francia, davanti alla "cour d'appel";
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla "Gerechtshof".
La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell', secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
Storico versioni
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