Convenzione›Sez. 2
Art. 35
In vigore dal 23 ott 1971
La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-35