ConvenzioneSez. 2

Art. 38

In vigore dal 23 ott 1971
Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo