ConvenzioneSez. 2

Art. 41

In vigore dal 23 ott 1971
La decisione resa sull'opposizione di cui all' può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Rechtsbeschwerde".
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-41

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