ConvenzioneSez. 2

Art. 33

In vigore dal 23 ott 1971
Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli .
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo