ConvenzioneSez. 1

Art. 29

In vigore dal 23 ott 1971
In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo