Convenzione›Sez. 1
Art. 27
In vigore dal 23 ott 1971
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Le decisioni non sono riconosciute:
1° - se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2° - se la domanda giudiziale non è stata notificata o
comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese; 3° - se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4° - se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione
ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato, che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-27