ConvenzioneSez. 1

Art. 30

In vigore dal 23 ott 1971
L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-30

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