Art. 38
ConvenzioneSez. 2

Art. 38

14 / 74
In vigore dal 23 ott 1971
Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-38