Art. 47
ConvenzioneSez. 3

Art. 47

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In vigore dal 23 ott 1971
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata; 2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
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