Convenzione›Titolo VII
Art. 55
In vigore dal 23 ott 1971
Fatto salvo quanto disposto dall', secondo comma e dall', la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché
sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il
Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e
degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;
e, nella misura in cui sia in vigore
- il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo;
sulla competenza giudiziaria; sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.
Storico versioni
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