ConvenzioneTitolo VIII

Art. 60

In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-60

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