Convenzione›Titolo VIII
Art. 64
In vigore dal 23 ott 1971
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell', secondo comma;
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-64