ConvenzioneTitolo VIII

Art. 64

In vigore dal 23 ott 1971
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione; c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell', secondo comma; d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo; e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-64

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Art. 64 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo