Convenzione›Titolo VIII
Art. 68
In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Convenzione.
FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento
sessantotto
Pour Sa Majestè le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Fur dem Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT
Pour le President de la Republique francaise,
Michel DEBRE
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-68