ProtocolloTitolo VIII

Art. III

In vigore dal 23 ott 1971
Articolo III Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-p-iii

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