ProtocolloTitolo VIII

Art. VI

In vigore dal 23 ott 1971
Articolo VI Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto. Pour Sa Majestè le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le President de la Republique francaise, Michel DEBRE Per il Presidente della Repubblica italiana, Giuseppe MEDICI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-p-vi

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