ConvenzioneTitolo VIII

Art. 67

In vigore dal 23 ott 1971
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo