Convenzione›Titolo VIII
Art. 62
In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-62