ConvenzioneTitolo VIII

Art. 63

In vigore dal 23 ott 1971
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato. Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-63

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Art. 63 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo