Art. 64
ConvenzioneTitolo VIII

Art. 64

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In vigore dal 23 ott 1971
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione; c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell', secondo comma; d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo; e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.
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