Art. 53
ConvenzioneTitolo V

Art. 53

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In vigore dal 23 ott 1971
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della società e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.
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