ConvenzioneTitolo IISez. 1

Art. 4

In vigore dal 23 ott 1971
Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall', secondo comma.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo