ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1971
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. PREAMBOLO Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio, Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maestà il Re dei belgi: Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica francese: Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri; Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo: Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri; I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 3° - la sicurezza sociale; 4° - l'arbitrato.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-1

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