Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 23 ott 1971
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
PREAMBOLO
Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,
Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,
Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,
Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maestà il Re dei belgi:
Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;
Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:
Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;
I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime
patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
3° - la sicurezza sociale;
4° - l'arbitrato.
Storico versioni
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