ConvenzioneTitolo IISez. 1

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1971
Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo. Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare: - nel Belgio: l' del Codice civile; le disposizioni degli della legge 25 marzo 1876 sulla competenza; - nella Repubblica federale di Germania: l' del Codice di procedura civile; - in Francia: gli del Codice civile; - in Italia: gli , nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; - nel Lussemburgo: gli del Codice civile; - nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-3

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