Convenzione›Sez. 2
Art. 6
In vigore dal 23 ott 1971
.
Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:
1° - in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella
cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata
di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente
dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-6