ConvenzioneTitolo IISez. 1

Art. 2

In vigore dal 23 ott 1971
Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-2

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