Convenzione›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 5 giu 1971
L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti Contraenti; di un individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che dà luogo ad estradizione.
Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dall' e relative alla durata delle pene.
Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:
a) qualora un atterraggio non sia previsto, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall' e lo Stato richiedente invierà una regolare domanda di transito;
b) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-31