Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 5 giu 1971
Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli è stato consegnato.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-30