Art. 30
ConvenzioneTitolo III

Art. 30

42 / 48
In vigore dal 5 giu 1971
Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli è stato consegnato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-30