ConvenzioneTitolo III

Art. 25

In vigore dal 5 giu 1971
Se l'estradizione è domandata in concorrenza da più Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità del delitto e del luogo delle infrazioni.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-25

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