Convenzione›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 5 giu 1971
L'estradizione sarà rifiutata:
a) se le infrazioni a motivo delle quali essa è domandata sono state commesse nello Stato richiesto;
b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto;
c) se la prescrizione dell'azione o della pena si è verificata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto;
d) se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.
La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-20