Convenzione›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 5 giu 1971
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-19