ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 5 giu 1971
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo