Convenzione

Art. 11

In vigore dal 5 giu 1971
Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente Convenzione, che emanano da uno dei due Stati Contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello Stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-11

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