Convenzione

Art. 8

In vigore dal 5 giu 1971
La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto. Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-8

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