Convenzione
Art. 8
In vigore dal 5 giu 1971
La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto.
Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-8