Convenzione
Art. 9
In vigore dal 5 giu 1971
La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità;
b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
c) un documento certificante che la decisione è passata in forza di cosa giudicata;
d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace;
e) una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-9