Convenzione
Art. 5
In vigore dal 5 giu 1971
Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro Paese, nè essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarato esecutive.
Le decisioni delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-5