Convenzione
Art. 7
In vigore dal 5 giu 1971
La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione.
Concedendo l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinché la decisione straniera riceva la stessa pubblicità come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale è dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-7