ConvenzioneTitolo II

Art. 3

In vigore dal 5 giu 1971
TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Capitolo I RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti: a) la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell' della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa; b) la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta giorni; c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata; d) la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione è richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorità di cosa giudicata; e) nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-3

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