ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 5 giu 1971
La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti: 1) quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilità dell'azione, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda; 2) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato dove la decisione è stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale; 3) quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima; 4) quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata; 5) quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato; 6) quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata; 7) quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata; 8) in ogni altro caso in cui la competenza è prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od è fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione è fatta valere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.
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