Convenzione

Art. 10

In vigore dal 5 giu 1971
Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell' nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-10

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