ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 5 giu 1971
Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno; 2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo