Convenzione›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 5 giu 1971
Saranno sottoposti ad estradizione:
1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno;
2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-16