Art. 16
ConvenzioneTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 5 giu 1971
Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno; 2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-16