ConvenzioneTitolo III

Art. 21

In vigore dal 5 giu 1971
La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica. Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibile. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità. Quando si tratti di imputato vi sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avrà luogo solamente se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dell'individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo