ConvenzioneTitolo III

Art. 17

In vigore dal 5 giu 1971
L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è considerata dalla Parte richiesta come una infrazione politica, o come una infrazione connessa a tale infrazione. Per l'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo