Convenzione›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 5 giu 1971
In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'.
La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; essa sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell' e in essa dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà l'infrazione per la quale l'estradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questa è stata commessa, nonché i connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
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