ConvenzioneTitolo III

Art. 23

In vigore dal 5 giu 1971
Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti giorni dall'arresto, il Governo, richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo