ConvenzioneTitolo III

Art. 28

In vigore dal 5 giu 1971
Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sarà effettuata ad una data che sarà determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma dell' e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo