Convenzione›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 5 giu 1971
Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrerà suscettibile di essere riparata, avvertirà lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-24