ConvenzioneTitolo III

Art. 29

In vigore dal 5 giu 1971
L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè giudicato in contraddittorio, nè essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna diversa da quella che aveva motivato l'estradizione salvo nei casi seguenti: 1) quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato; 2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consenta; una domanda dovrà essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dell' e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità dello Stato richiesto. Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo